Corso Addetto all’Uso di Videoterminali

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Corso Addetto all’uso di Videoterminali

Le norme della serie UNI EN ISO 9241 devono ovviamente essere inserite nelle norme tecniche vigenti, ma il legislatore non ha ancora preso la decisione di farvi riferimento in sede di regolamentazione, cosa che aiuterebbe a chiarire, ad esempio, il manuale di completamento ISO trasbordo del carico nella posizione (ISO 11228)

Gli standard fissati nel corso sull’utilizzo del videoterminale

A partire dal 2006, lo standard è stato rinominato come termine più generale per l’ergonomia e l’interazione uomo-computer e l’ISO sta rivedendo parti dello standard per coprire più argomenti. Due zeri in un numero indicano che il documento in questione è uno standard generale o di base, mentre uno standard con terminazione zero indica un aspetto di base. Uno standard di tre cifre diverse da zero definisce alcuni aspetti. La parte 1 è un’introduzione generale al resto dello standard. La parte 2 si occupa della pianificazione operativa mediante sistemi informatici. Le parti 3-9 discutono le proprietà fisiche delle apparecchiature informatiche. 110 e 11-19. La Parte 1 copre gli aspetti dell’usabilità del software, inclusa la Parte 110 (un insieme generale di euristiche di usabilità per la progettazione di vari tipi di finestre di dialogo) e la Parte 11 (guida generale sulle specifiche e sulle misurazioni dell’usabilità).
Torniamo invece al decreto legge Il Decreto 81/2008 definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di programma di visualizzazione utilizzato, mentre per “videoterminale” si intende qualsiasi persona che utilizza sistematicamente o stabilmente apparecchiature dotate di videoterminale. almeno 20 ore settimanali. Di seguito la normativa:

Tutti i lavoratori, ai sensi lettera b) del comma 1 e del comma 3 dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La formazione specifica sui videoterminali si aggiunge alla formazione generale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, della durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Dunque la formazione specifica di cui all’art. 177 (Informazione e formazione) del Titolo VII, va sottolineato, è stata intesa dal legislatore come compresa nella “formazione specifica” dedicata ai lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni del 2011 e le relative linee guida del 25/7/2012.
E’ comunque evidente che il datore di lavoro dovrà applicare questo disposto senza confondere le attività di formazione e informazione che hanno natura differente e rispondono, come evidenziato, a riferimenti di legge distinti.

E in riferimento all’art. 177 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro ha, come abbiamo visto, l’obbligo di formare ed informare i lavoratori addetti al videoterminale sui rischi specifici della loro attività, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista.

Art. 66 – Videoterminali
1. Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
2. I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata – in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo – a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell’art. 102.
3. In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall’art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
NOTA A VERBALE
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

 

Informazioni sul Corso:

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Definizioni legali


Un operatore di videoterminale è legalmente definito come una persona che utilizza sistematicamente e continuamente un videoterminale per almeno 20 ore settimanali e che ha un’influenza decisiva sulla qualificazione di un dipendente per un videoterminale. Se la formazione VDT farà parte della formazione specifica, in caso contrario la formazione VDT può anche far parte dell’istruzione di base generale. Ricordiamo che la formazione specifica menzionata nell’accordo intergovernativo, che va oltre le 4 ore di formazione generale di base, fa riferimento ai “compiti e possibili infortuni e alla conseguente prevenzione e protezione” citati nella descrizione dell’accordo intergovernativo. e procedure”. Affiliazione aziendale.. La durata della formazione specifica si aggiunge a “Generale” ed è:
● 4 ore per le aziende a basso rischio;
● 8 ore per le aziende a medio rischio;
● 12 ore per le aziende ad alto rischio. L’istruzione, l’informazione e la formazione sono attività direttamente correlate ai risultati della valutazione del rischio.

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