Corso Rspp/Aspp modulo A e B
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda e per svolgere la mansione . A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più.
L’art. 32 del D. Lgs 81/08 dice che per poter svolgere il ruolo di ASPP “è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
Il risponde alle esigenze di formazione provenienti dal D.Lgs. 195/2003, che ha introdotto un cambiamento rispetto all’ex D.Lgs. 626/94 , con l’art. 8-bis che richiede una “qualifica professionale” per le persone, interne o esterne ad un’azienda, come “Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori (ASPP – RSPP)”. Per questo ruolo è prevista la frequenza di uno specifico corso di formazione da parte sia degli Addetti che dei Responsabili SPP.
Il corso è predisposto in modo perfettamente conforme a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e quel che riguarda sia i contenuti specifici, che le indicazioni metodologiche e le modalità di valutazione e certificazione.
Il Corso Rspp/Aspp modulo A e B, prevede un aggiornamento?
Chiunque ha frequentato un qualsiasi corso RSPP/ASPP modulo B, previsto dall’accordo Stato Regioni del 26-01-2006, acquisisce un credito formativo particolare, temporalmente condizionato, perché tale frequenza, dice testualmente l’accordo “costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore”, ma “in ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento”.
Quali sono i requisiti professionali degli addetti (aspp) e dei responsabili (rspp) dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni?
I requisiti professionali degli addetti (ASPP) e dei responsabili (RSPP) dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni sono sanciti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. 106/09 e dall’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016. Per lo svolgimento di tali funzioni è necessario essere in possesso di: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione specifici, inerenti la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I corsi di formazione per ASPP si compongono dei seguenti moduli:
● Modulo A – Corso base per lo svolgimento della funzione di ASPP, della durata di 28 ore, erogabile anche in modalità eLearning, propedeutico per l’accesso al modulo successivo.
● Modulo B – Corso della durata di 48 ore, erogabile solo in presenza, valido per tutti i macrosettori ad eccezione di quattro (per i quali sono previste delle ore aggiuntive: SP1 – Agricoltura e Pesca 12 ore; SP2 – Cave e costruzioni 16 ore; SP3 Sanità residenziale 12 ore; SP4 Chimico-petrolchimico 16 ore).
La formazione di base per gli ASPP è quindi simile a quella degli RSPP, con l’esclusione del modulo C.
I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori allo svolgimento del ruolo di ASPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).
Non è dunque possibile assumere il ruolo di ASPP prima del completamento dei due moduli formativi, fatti salvi i casi di esonero (ad esempio, sulla base del titolo di studio conseguito).