SPORTELLO "OCC"
- Certificazione Parità di Genere
- Consulenza Amministrativa e Fiscale
- Consulenza del Lavoro
- Consulenza Legale
- Corsi Sicurezza sul Lavoro
- Formazione Professionale
- Medicina del Lavoro
- Finanza Agevolata (COFIDI)
- Sviluppo e Innovazione
- Consulenza e Certificazione ISO
- Risk Management
- Credito per le Imprese
- Comunicazione e Marketing
- Internazionalizzazione
- Sportello OCC
- Convenzioni per gli Associati
- Certificazione Parità di Genere
- Consulenza Amministrativa e Fiscale
- Consulenza del Lavoro
- Consulenza Legale
- Corsi Sicurezza sul Lavoro
- Formazione Professionale
- Medicina del Lavoro
- Finanza Agevolata (COFIDI)
- Sviluppo e Innovazione
- Consulenza e Certificazione ISO
- Risk Management
- Credito per le Imprese
- Comunicazione e Marketing
- Internazionalizzazione
- Sportello OCC
- Convenzioni per gli Associati
Il servizio dell’Organismo di Composizione della Crisi, noto anche come Sportello OCC, è un servizio erogato da Fenimprese Lecce.
Si tratta di un organismo composto da professionisti del settore che ha lo scopo di aiutare le imprese in difficoltà a gestire e risolvere le crisi aziendali, evitando il fallimento e la chiusura dell’attività.
L’OCC offre un supporto completo, dalla fase di analisi della situazione economica dell’impresa, alla stesura di un piano di ristrutturazione e recupero, fino alla sua attuazione effettiva.
Il servizio si rivolge a imprenditori, professionisti e piccole e medie imprese che hanno difficoltà finanziarie o di mercato, ma vogliono evitare di arrendersi.
Grazie all’OCC, l’impresa può avere una seconda chance per salvare la propria azienda, evitando la liquidazione e trovando una soluzione sostenibile per la ripresa dell’attività. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Fenimprese Lecce.
Requisiti necessari per l'erogazione del Servizio
La procedura può essere richiesta da:
- persone fisiche
- società
- enti
che rientrino nelle seguenti fattispecie:
- titolare o legale rappresentante di impresa minore ai sensi dell’art.2, lettera d), del D.Lgs. n.14/2019;
- imprenditore cessato;
- titolare o legale rappresentante di impresa agricola;
- professionista;
- artista o altro lavoratore autonomo;
- ente privato non commerciale;
- titolare o legale rappresentante di start up innovativa;
- società semplice costituita per l’esercizio di attività professionali;
- associazione professionale o studio professionale associato;
- associazione/società fra professionisti di cui alla L. n. 183/2011;
Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).
Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.