SPORTELLO "OCC"

Il servizio dell’Organismo di Composizione della Crisi, noto anche come Sportello OCC, è un servizio erogato da Fenimprese Lecce.

Si tratta di un organismo composto da professionisti del settore che ha lo scopo di aiutare le imprese in difficoltà a gestire e risolvere le crisi aziendali, evitando il fallimento e la chiusura dell’attività.

L’OCC offre un supporto completo, dalla fase di analisi della situazione economica dell’impresa, alla stesura di un piano di ristrutturazione e recupero, fino alla sua attuazione effettiva.

Il servizio si rivolge a imprenditori, professionisti e piccole e medie imprese che hanno difficoltà finanziarie o di mercato, ma vogliono evitare di arrendersi.

Grazie all’OCC, l’impresa può avere una seconda chance per salvare la propria azienda, evitando la liquidazione e trovando una soluzione sostenibile per la ripresa dell’attività. Il servizio è gratuito e riservato ai soci Fenimprese Lecce.

Requisiti necessari per l'erogazione del Servizio

La procedura può essere richiesta da:

  • persone fisiche
  • società
  • enti


che rientrino nelle seguenti fattispecie:

  • titolare o legale rappresentante di impresa minore ai sensi dell’art.2, lettera d), del D.Lgs. n.14/2019;
  • imprenditore cessato;
  • titolare o legale rappresentante di impresa agricola;
  • professionista;
  • artista o altro lavoratore autonomo;
  • ente privato non commerciale;
  • titolare o legale rappresentante di start up innovativa;
  • società semplice costituita per l’esercizio di attività professionali;
  • associazione professionale o studio professionale associato;
  • associazione/società fra professionisti di cui alla L. n. 183/2011;

 

Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).

Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

Info e Contatti

Via Ugo Foscolo 51 - 73056 Lecce

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